Con l’approvazione del Decreto lavoro (Legge n. 85 del 3 luglio c.a.) e con gli approfondimenti successivi, sono pienamente operative le novità introdotte che possiamo utilizzare nella gestione dei rapporti di lavoro.
Inoltre, l’INPS con Circolare n. 68 del 21 luglio c.a. ha finalmente dato il via all’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 dei cosiddetti “NEET”.
Con l’avvio di questa tipologia di agevolazioni si completa il quadro degli incentivi di cui possono usufruire i datori di lavoro nelle assunzioni, in particolare per quanto riguarda le donne.
Non va dimenticato infine che il 26 luglio è stato approvato in via definitiva il cosiddetto decreto correttivo della riforma dello sport che ha introdotto numerose novità in merito alla gestione dei rapporti di lavoro e delle collaborazioni ivi esistenti. Su questo argomento torneremo in altra sede.
Cerchiamo di delineare una sintesi operativa dei principali argomenti, ricordando sempre che i nostri esperti possono accompagnarvi nelle scelte da intraprendere.
Novita’ varie dal Decreto lavoro
Lavoro agile (smart working)
Fino al prossimo 30 settembre i lavoratori fragili (affetti cioè, dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4.02.2022) possono svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile; e il datore di lavoro deve assicurare anche la possibilità di una diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione percepita.
Inoltre, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione, per:
- lavoratori dipendenti che abbiano almeno 1 figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente
Fringe benefit
Non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo annuo di € 3.000,00 (anziché € 258,23):
- il valore dei beni ceduti e dei servizi pre-stati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, inclusi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti e quelli adottivi o affidati;
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Quanto sopra, a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Non dimenticare che una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è aumentato a € 4.000,00.
Lavoro notturno e festivo nel settore turistico-alberghiero
Ai lavoratori dipendenti nel comparto turistico, ricettivo e termale, purché titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a € 40.000, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito.
Tale trattamento è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D. Lgs. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022.
Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale, viene compensato ai sensi dell’art. 17, D. Lgs. 241/1997 (ad esempio, con i contributi dovuti all’INPS).
Prestazioni occasionali per il settore turistico e termale
I datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, possono ricorrere a prestazioni occasionali alle seguenti condizioni:
- per ciascun utilizzatore i compensi non possono superare € 15.000 (anziché 10.000) per anno civile;
- è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale se si hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati a tempo indeterminato oltre i 25 (anziché 10).
Incentivo per le assunzioni cosiddette “NEET”
Come premesso, l’INPS ha finalmente emanato nei giorni scorsi le indicazioni operative necessarie ai datori lavoro per beneficiare degli incentivi per l’assunzione di soggetti “NEET”.
L’incentivo è valido per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
Chi sono i “NEET”?:
I NEET sono giovani che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- alla data dell'assunzione non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
- non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- sono registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
È importante ricordare che l’incentivo è cumulabile con l'esonero per l’occupazione giovanile di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per avere diritto all’incentivo il datore di lavoro deve utilizzare apposito modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale è possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo
Tutto ciò, a partire dal 31 luglio c.a.
Condizione indispensabile è l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale, anche con contratto di apprendistato professionalizzante. Viceversa, resta esclusa la possibilità di richiedere l’incentivo nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine.
Non dimentichiamo che si devono osservare (come per ogni altro incentivo) tutte le condizioni di spettanza, tra le quali: rispetto dei ccnl, regolarità degli obblighi contributivi, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, ecc.
Infine, è necessario che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Assunzione di donne svantaggiate
Sono interessate:
- Donne di almeno 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi;
- Donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate (1) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- Donne di qualsiasi età con professioni o attività lavorative in settori economici (2) con accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L'incentivo spetta per:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto anche non agevolato;
- proroga del rapporto a termine fino a 12 mesi;
- part-time;
- rapporti di somministrazione
(1) aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 1/1/2022-31/12/2027 approvata dall Commissione Europea
(2) settori individuati annualmente dal Ministero del Lavoro
Durata del periodo agevolato
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato (o per la proroga di un tempo determinato fino a 12 mesi);
- 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi dalla data di assunzione in caso di trasformazione tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
- 18 mesi dalla data di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato.
Misura dell’incentivo
Esonero dal versamento dei contributi dovuti fino ad un massimo di € 8.000,00 annui per le assunzioni/trasformazioni dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.
Se part time, vengono proporzionalmente ridotti.
Esonero contributivo giovani under 36
Il 19 giugno scorso la Commissione Europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero per le assunzioni e le trasformazioni di giovani under 36 a tempo indeterminato effettuate dal 1.07.2022 al 31.12.2023. di seguito sintetizziamo le istruzioni operative fornite dall’INPS con le seguenti comunicazioni:
La legge di Bilancio 2021 aveva previsto un esonero pari al 100% dei contributi e nel limite massimo di 6.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro che nel biennio 2021-2022 avrebbero provveduto ad assumere, o a trasformare a tempo indeterminato, giovani che alla data dell’assunzione non avessero compiuto il 36° anno di età e che non fossero mai stati titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La durata dell’esonero è pari a un massimo di 36 mesi, elevabili a 48 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata in una regione del Mezzogiorno.
La legge di Bilancio 2023 ha previsto, una proroga dell’agevolazione, elevando però il limite massimo dell’incentivo a 8.000 euro annuali, riproporzionati su base mensile, per le assunzioni e le trasformazioni avvenute nel periodo dal 1.01.2023 al 31.12.2023.
Gli esoneri sono riconosciuti, a tutti i datori di lavoro privati per il periodo dal 1.07.2022 al 31.12.2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che alla data dell’evento oggetto di incentivo non abbiano compiuto il 36° anno di età e non siano mai stati assunti a tempo indeterminato dallo stesso o da altro datore di lavoro. Sono esclusi dai benefici i rapporti di lavoro con figure dirigenziali, gli apprendistati, il contratto di lavoro intermittente e i rapporti di lavoro domestico.
L’INPS segnala che per poter procedere con il recupero dell’esonero spettante e non fruito, per i periodi dal 1.07.2022, i datori dovranno provvedere al rinvio delle denunce Uniemens avendo cura di indicare i codici di recupero. Tali denunce dovranno essere inviate esclusivamente con i flussi di competenza luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023. Le quote di bonus spettante a partire dal mese di luglio 2023, invece, devono essere considerate “bonus corrente”.
Ricordiamo ai Datori di Lavoro che il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto di alcune regole generali che di seguito riportiamo, oltre agli elementi soggettivi delle persone da assumere che vi consigliamo di verificare.
1) non occorre il rispetto di alcune condizioni come l’incremento occupazionale e l’esonero contributivo spetta anche se le assunzioni incentivate avvengono in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro, es: assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili;
2) l’azienda deve possedere la regolarità contributiva – DURC
3) l’azienda deve rispettare le norme sulla sicurezza
Per verificare l’esistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato è preferibile richiedere al dipendente il rilascio, da parte del centro per l’impiego o sul sito della regione se in possesso di spid, del modello C2 dal quale è possibile verificare lo storico lavorativo dell’interessato.
Attenzione però che in caso di prestazioni lavorative in regioni diverse, dovrà essere richiesto il rilascio del suddetto modello ad ognuna delle regioni interessate.
In alternativa è possibile richiedere un’autocertificazione sottoscritta dall’interessato (dichiarazione sostitutiva atto notorietà).
Si fa presente che in entrambi i casi se la documentazione fornita dovesse essere incompleta o l’autocertificazione mendace, l’INPS procederà al recupero contributivo.